Il provvedimento,
infatti, si apre con una condanna della pratica degli incroci ma poi
sull’elenco finiscono solo i cani di razza pura.
Ma allora le razze rare e non riconosciute, come potrebbe essere
l’Abruzzese, sono fuori dall’elenco?
Già per quanto riguarda la nostra razza Abruzzese qualcuno potrebbe
obiettare che questa non figura nell’elenco essendo presente
nell’elenco la razza Maremmana Abruzzese data dall’incrocio delle due
linee genetiche.
In verità le differenze tra le varietà sono molto minime ed è quasi
impossibile per un vigile riconoscere l’una dall’altra.
Ma ora cosa dovranno fare i tanti cani usati per la difesa del gregge e
quelli presenti nei nostri parchi che da sempre rappresentano un simbolo
della nostra regione? Dovranno mettere la museruola anche loro?
In realtà il regolamento di polizia veterinaria esonera i cani da questo
obbligo ma nell’ordinanza approvata da Sirchia sono esclusi solo i cani
appartenenti alle forze di polizia ed alla protezione civile.
Ed ora per i cani da pastore si applica la legge o vale il vecchio
regolamento di polizia veterinaria? ed ancora: anche se i pastori
sono esclusi dall'obbligo della museruola dovranno stipulare apposite
polizze assicurative?
Dal testo della legge si evince che anche i proprietari di cani da pastore
usati a difesa del gregge e inseriti nell'elenco devono stipulare
un'assicurazione essendo esclusi solo i cani della polizia e della
protezione civile. La legge ha molte stranezze e denota anche che durante
la sua stesura ci sia stata una certa pressione politica per fare in modo
che non vi siano inserite determinate razze le cui associazioni gravitano
attorno all’attuale maggioranza di governo. È evidente , anche se ora
tutti smentiranno, che il decreto sia stato studiato a tavolino con
rappresentati delle varie associazioni della caccia i cui cani sono stati,
guarda caso, tutti esclusi dall’elenco. Può darsi che ci sbagliamo ma
il silenzio dei rappresentanti di queste associazioni che avrebbero dovuto
solidarizzare con i colleghi caduti nella lista ci induce a riflettere: un
ministro completamente all’oscuro di cinofilia non
approva un decreto senza il consiglio di qualche esperto.
Ed allora il Ministro che ci faccia sapere chi sono i suoi consiglieri.
La legge inizia con una considerazione che si rifà ai frequenti episodi
di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali
i Pit-bull che, per chi non lo sapesse, sono cani usati e creati per la
caccia e che originano da Terrier che però sono stati esclusi
dall’elenco.
Chiaramente non ci sentiamo di condannare i terrier che sono cani molto
mansueti ed equilibrati come lo sono tutti i cani tenuti ed allevati in
modo coscienzioso dai loro padroni.
La pericolosità dei cani non sta nelle razze ma nei loro padroni che li
addestrano in modo sbagliato.
Esistono razze più aggressive di altre ma fare di tutta l’erba un
fascio non è la soluzione. Oltretutto ora appare assai probabile, se non
certo, che questo provvedimento provocherà un aumento del randagismo ed
anche delle aggressioni visto che molti risolveranno il problema della
stipula dell’assicurazione abbandonando i loro cani che, se sono
appartenuti a pregiudicati o a persone poco affidabili, rappresenteranno
degli autentici pericoli per la popolazione.
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Il testo
completo della legge
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da
parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i Pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in
attesa della
emanazione di una disciplina normativa
organica in materia -disposizioni cautelari a
tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o
potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o
razze con spiccate attitudini aggressive
appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della
Federazione Cinologica Internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra
razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping,
così come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art.
1, quando
li portano in luogo pubblico o
aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio
e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c)
e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320.
E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di
prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona
o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i
reati di cui all'art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli
interdetti e inabilitati per
infermita'.
2. I divieti di cui al comma 1 non si
applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le
scuole nazionali come cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 e'
tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi,
definita secondo i massimali e i periodi di durata
stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale
nel rispetto delle disposizioni di cui
alla presente ordinanza debbonointeressare le autorita'
veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee
soluzioni di affidamento del proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in
dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per
un anno dalla data di entrata in
vigore, che decorre dal giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2003
Il Ministro: Sirchia |
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